Storia del diritto romano: glossario

  • Actoritas: era il potere derivante dal prestigio riconosciuto.
  • Aequitas: l’equità è l’esigenza di adeguare il diritto al contesto economico – socio – culturale e agli interessi delle parti in gioco. È un concetto ampio e mobile ed era uno strumento utilizzato dai giuristi romani.
  • Aerarium: era il patrimonio pubblico della città di Roma.
  • Aruspici: particolare collegio sacerdotale, il cui compito era di esaminare i segni premonitori dei prodigia e degli omina e di esaminare gli aruspicina.
  • Aruspicina: esame delle interiora degli animali da parte degli aruspici, un collegio di indovini.
  • Auguri: sacerdoti che avevano il compito di interpretare il volo degli uccelli per risalire alla volontà divina.
  • Auspicia: segni divini (volo degli uccelli) con cui determinati sacerdoti, gli auguri, interpretavano la volontà degli Dei.
  • Censura: magistratura istituita nel 443 a.C. con vari compiti. Per Tito Livio, nella sua Ab Urbe Condita: «La censura si era resa necessaria non solo perché non si poteva più rimandare il censimento che da anni non veniva più fatto, ma anche perché i consoli, incalzati dall’incombere di tante guerre, non avevano il tempo per dedicarsi a questo ufficio. Fu presentata in senato una proposta: l’operazione, laboriosa e poco pertinente ai consoli, richiedeva una magistratura apposita, alla quale affidare i compiti di cancelleria e la custodia dei registri e che doveva stabilire le modalità del censimento.»
  • Civitas: indicava la cittadinanza e, quindi, la comunità romana.
  • Cliens: cittadino romano che aveva numerosi obblighi civili nei confronti di un Patrono, da cui riceveva protezione.
  • Codex Iustinianeus: parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano e consisteva in una raccolta di costituzioni imperiali.
  • Codice: il codex era un insieme di pagine legate tra loro e soppiantò il vecchio rotolo di papiro. Nella storia romana abbiamo avuto vari codici, sia ufficiali che non ufficiali.
CODICEAUTOREDATACONTENUTO
Codice Gregoriano Codex GregorianusGregorio o Gregoriano292 d.C.È una raccolta non ufficiale (cioè privata) di rescripta imperiali, cioè risposte a domande in tema di diritto privato, dell’età da Adriano a Diocleziano.
Codice Ermogeniano Codex HermogenianusErmogene o Ermogeniano294 d.C.È una raccolta non ufficiale (cioè privata) di rescripta imperiali, cioè risposte a domande in tema di diritto privato, dell’età di Diocleziano
Codice TeodosianoTeodosio II Valentiniano III439 d.C.È una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali, divisi in 16 libri, in titoli e rubriche per argomento. Le costituzioni sono inserite in ordine cronologico.
  • Comes rerum privatarum: alto funzionario imperiale con competenze di gestione del tesoro privato dell’imperatore. 
  • Comes sacrarum largitionum: alto funzionario imperiale con competenze fiscali ed economiche.
  • Comizi tributi: assemblea dei cittadini romani (divisi in tribù), riunita per eleggere questori ed edili.
  • Comizio centuriato: assemblea dei cittadini romani (divisi in centurie), riunita per prendere le decisioni più importanti.
  • Comizio curiato: assemblea dei cittadini romani (divisi in curie), riunita per prendere le decisioni più importanti.
  • Concili della plebe: assemblea dei plebei, riunita per eleggere i tribuni e gli edili plebei e per emanare i plebisciti.
  • Consistorium: consiglio consultivo dell’imperatore romano.
  • Consolato: suprema magistratura cittadina, collegiale (i consoli erano due) e temporanea (un anno), che aveva il potere civile e militare supremo, aveva sia la potestas che l’imperium.
  • Curator: carica a cui venivano attribuiti numerose funzioni amministrative e di servizi pubblici.
  • Decreta: sentenze emesse dall’imperatore, nei processi iudicia extra ordinem, in qualità di capo del potere giudiziario.
  • Digesto: parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano e consiste nella raccolta di iura, cioè frammenti giurisprudenziali.
  • Diritto Romano: norme dell’antica Roma, variabile nel tempo, che comprende gli antichi mores, le Leggi delle XII Tavole, le leges, gli editti, i senaticonsulti, le costituzioni imperiali. Si divide essenzialmente in ius civile, ius gentium, ius honorarium.
  • Dittatura: magistratura straordinaria, temporalmente limitata, nominata in situazioni eccezionali, che ricomprendeva tutti i poteri degli altri magistrati.
  • Dominato: secondo periodo dell’impero romano, che va da Diocleziano a Giustiniano. L’intero potere è concentrato nelle mani dell’Imperatore.
  • Edicta principis: atti normativi dell’imperatore, che avevano efficacia erga omnes.
  • Edilità: magistratura minore dell’antica Roma, con varie competenze.
  • Editto repentino: era un particolare tipo di editto che veniva emanato dal pretore nel caso in cui l’editto perpetuo non bastava o si venivano a creare situazioni nuove o esigenze di uniformarsi alle costituzioni imperiali. Aveva validità limitata alla fattispecie o dalla scadenza temporale.
  • Editto Tralaticio: ogni anno i pretori emanavano il proprio editto con cui predisponevano le formule che avrebbero concesso nel corso del proprio mandato. Nel tempo nacque la consuetudine di convalidare gran parte dell’editto del predecessore, fissando così il contenuto, con qualche aggiunta o modifica. Il corpo edittale così stabilizzato venne detto Editto Tralaticio.
  • Editto: è lo strumento giuridico con cui un magistrato fornito di ius edicendi imponeva la propria autorità, limitata alla durata e alla competenza della propria carica. Col passare del tempo venne utilizzato anche dagli imperatori. Il più importante era l’editto del Pretore con cui, a inizio carica, stabiliva le formule processuali e i casi che avrebbero avuto tutela giurisdizionale.
  • Epistule: risposte imperiali a quesiti posti da magistrati o funzionari
  • Età regia: età che va dalla fondazione di Roma (753 a.C.) alla cacciata di Tarquinio il Superbo (509 a.C.).
  • Familia proprio iure: consisteva nel nucleo familiare che viveva sotto lo stesso tetto ed era sottomesso alla potestas del pater familia (moglie, figli, figlie non sposate, discendenti in linea maschile e le loro mogli).
  • Fas/Nefas: è il diritto sacro, tutto ciò che è lecito (fas) e illecito (nefas) per gli Dei. Il Ius civile, invece, era il diritto che disciplinava i rapporti tra gli uomini.
  • Fasti/Nefasti: nell’antico calendario romano, i giorni fasti erano quelli in cui si potevano svolgere gli affari pubblici e privati; in quelli nefasti no.
  • Fiscus Caesaris: era il patrimonio del principe.
  • Flamine: antico sacerdote romano addetto al culto, al rito e alla festività di una divinità. Per Tito Livio, nella sua Ab Urbe Condita: «Roma era una città di recente fondazione, nata e cresciuta grazie alla forza delle armi: Numa, divenutone re nel modo che si è detto, si prepara a dotarla di un sistema giuridico e di un codice morale (fondamenti di cui fino a quel momento era stata priva). Ma rendendosi conto che chi passa la vita tra una guerra e l’altra non riesce ad abituarsi facilmente a queste cose perché l’atmosfera militare inselvatichisce i caratteri, pensò che fosse opportuno mitigare la ferocia del suo popolo disabituandolo all’uso delle armi. Per questo motivo fece costruire ai piedi dell’Argileto un tempio in onore di Giano elevandolo a simbolo della pace e della guerra: da aperto avrebbe indicato che la città era in stato di guerra, da chiuso che la pace regnava presso tutti i popoli dei dintorni. […]
    Così facendo, però, si correva il rischio che animi resi vigili dalla disciplina militare e dalla continua paura del nemico si rammollissero in un ozio pericoloso. Per evitarlo, egli pensò che la prima cosa da fare fosse instillare in essi il timore reverenziale per gli dèi, espediente efficacissimo nei confronti di una massa ignorante e ancora rozza in quei primi anni. Dato che non poteva penetrare nelle loro menti senza far ricorso a qualche racconto prodigioso, si inventò di avere degli incontri notturni con la dea Egeria e riferì che quest’ultima lo aveva esortato a istituire dei rituali sacri particolarmente graditi agli dèi, nonché a preporre a ciascuno di essi certi officianti specifici.» «Quindi rivolse la sua attenzione ai sacerdoti: bisognava nominarli, nonostante egli stesso fosse preposto a parecchi riti sacri, soprattutto quelli che oggi sono di competenza del flamine Diale. Ma poiché riteneva che in un paese bellicoso i re del futuro sarebbero stati più simili a Romolo che non a Numa e sarebbero andati di persona a combattere, non voleva che passassero in secondo piano le attribuzioni sacerdotali del re. Quindi designò un flamine a sacerdote unico e perpetuo di Giove, dotandolo di una veste speciale e della sedia curule, simbolo dell’autorità regale. A lui aggiunse altri due flamini, uno per Marte e uno per Quirino. Inoltre sceglie delle vergini da porre al servizio di Vesta, sacerdozio questo di origine albana e in qualche modo connesso con la famiglia del fondatore. […] Subordinò all’autorità del pontefice anche tutte le altre cerimonie di natura pubblica e privata, in modo tale che la gente comune avesse un qualche punto di riferimento e che nessun elemento della sfera religiosa dovesse subire alterazioni di sorta, dovute a negligenze dei riti nazionali o all’adozione di culti di importazione. Inoltre il pontefice doveva diventare un esperto e attento interprete non solo delle cerimonie legate alle divinità celesti, ma anche delle pratiche funerarie, di quelle di propiziazione dei Mani e dell’interpretazione dei presagi legati ai fulmini o ad altre manifestazioni.» «L’attenzione per questi fenomeni celesti e la loro continua ricerca avevano distolto il popolo intero dalla violenza delle armi, fornendogli sempre qualcosa con cui tenere occupata la mente: il pensiero incessante della presenza divina e l’impressione che le potenze ultraterrene partecipassero dei casi umani avevano permeato di pietà religiosa gli animi così profondamente che la città era governata più dal rispetto per la solennità della fede che dalla paura suscitata dalle leggi e dalle pene.»
  • Gens: insieme di famiglie aventi lo stesso “nomen”.
  • Imperium: potere con cui far obbedire ai propri comandi. Aveva carattere militare.
  • Institutiones Iustiniani Augusti: parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. Era una piccola opera a scopo didattico.
  • Intercessio: strumento giuridico con cui, con il proprio veto, si paralizzano gli effetti di atti emanati da altri.
  • Interpolazioni: sono le modifiche apportate dai compilatori giustinianei ai testi classici, per armonizzarli e adeguarli alla nuova realtà sociale e normativa.
  • Interpretatio: procedimento con cui si ricavava e si elaborava una norma. Essa spettava a chi conosceva il diritto, quindi ai Pontefici, Pretori e Principe/Imperatore.
  • Interregnum: potere che il Senato esercitava in caso di mancanza del Re o dei magistrati più importanti.
  • Iura: principi di diritto che si estraevano dagli editti dei pretori e dalle opere dei giureconsulti.
  • Ius civile: è la parte del diritto romano che nasce dai mores maiorum (le consuetudini arcaiche), le XII Tavole e dalla loro interpretatio, pontificale e prudenziale poi. Dall’epoca preclassica lo ius civile abbandona l’antico Ius Quiritium, ormai troppo limitato e ancorato alla sfera sacrale, e si apre allo ius gentium e ius honorarium. Dal primo secolo d.C. viene ricompreso nei senatoconsulti e nelle costituzioni imperiali.
  • Ius Edicendi: è il potere di emanare editti, attribuito ad un magistrato. Per Gaio, nelle sue Istituzioni: «Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle provincie del popolo romano (senatorie)».
  • Ius gentium: insieme di norme che non trovavano la loro fonte nel ius civile, ma nella naturalis ratio. Tali norme erano applicabili a tutti, in modo universale, a tutti i popoli.
  • Ius Honorarium o Praetorium: è l’insieme delle norme derivanti dall’attività del pretore, soprattutto giurisdizionale. In principio tali norme trovavano applicazione in ambiti non tutelati dal ius civile o per fattispecie che vedevano coinvolti stranieri. In seguito si fuse con il ius civile.
  • Legatus: membro del senato a cui veniva attribuito il comando di una legione o di una provincia romana.
  • Lex: atto normativo che poteva provenire dal re o da un magistrato (seguendo un procedimento in cui avevano parte senato e comizio).
  • Libro XVI Codice Teodosiano (Cunctos Populus): sedicesimo libro del Codice Teodosiano, contenente l’Editto di Tessalonica del 380 d.C. con cui gli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II dichiararono il cristianesimo come religione ufficiale dell’impero, proibendo arianesimo e paganesimo.
  • Magister officiorum: alto funzionario imperiale che dirigeva gli uffici imperiali.
  • Mandata: istruzioni che l’imperatore impartiva ai suoi sottoposti.  
  • Mos Maiorum: in poche parole è tradizione degli antenati. Ma la tradizione intesa dagli antichi romani è morale ed etica e sacralità. Era la Costituzione cittadina perché era un obbligo osservarla. Consistevano negli usi e costumi delle tribù fondatrici di Roma. Tali usi furono custoditi e tramandati dai sacerdoti, i pontefici. Per Pomponio, nel suo Enchiridion: «e certamente il popolo all’inizio della nostra città (Roma) decise di agire senza legge stabile, senza diritto stabile: tutto era governato dai re con il loro potere.» «Così egli (Romolo) propose al popolo alcune leggi curiate (ovvero le leges regie secondo gli studiosi): altre ne proposero i re successivi. Tutte queste leggi si trovano scritte insieme nel libro di Sesto Papirio, che visse nella stessa epoca in cui visse il superbo figlio di Demarato di Corinto, (per citare uno) fra gli uomini più illustri.»
  • Notarius: funzionario imperiale con compiti di stesura e conservazione di documenti ufficiali.
  • Novellae Constitutiones: costituzioni giustinianee successive al codex.
  • Omina: parole o frasi profetiche.
  • Patrizio: classe sociale dell’antica Roma. Vi facevano parte i discendenti dei patri fondatori (patres) e, di solito, i più ricchi e nobili.
  • Patrono: cittadino romano, nobile e ricco, che aveva il patrocinio (cioè obbligo di protezione), nei confronti dei clientes.
  • Plebeo: classe sociale dell’antica Roma. Vi facevano parte tutti coloro che non erano Patrizi. Di solito contadini, pastori, commercianti.
  • Pomerio: è l’inviolabile e sacro confine della città di Roma.
  • Pontefici: collegio sacerdotale che custodiva ed interpretava il diritto. Emanava responsa, prima oralmente, poi in modo scritto. Utilizzavano gesti e riti prestabiliti. A capo di tale collegio vi era il Pontefice Massimo. Il diritto di cui erano custodi era quello arcaico e consuetudinario delle origini, con carattere sacro e basato su rigidi riti. La loro attività giurisprudenziale tramontò con l’avvento della giurisprudenza laica.
  • Potestas: era il potere di imporre le proprie decisioni con la forza. Aveva carattere civile e non militare.
  • Praefectus: ufficiale (di rango senatorio o equestre) cui venivano assegnati importanti funzioni amministrativi o militari o di governo provinciale.
  • Praepositus sacri cubiculi: funzionario imperiale che dirigeva i cubicularii, cioè gli addetti alla custodia della persona e della dimora imperiale.
  • Pretore peregrino: magistratura istituita nel 242 a.C., a cui spettava la competenza giurisdizionale riguardo le controversie tra stranieri o tra romani e stranieri.
  • Pretore: magistrato sorto nel 367 a.C., con funzione giurisdizionale riguardo alle controversie tra romani (pretore urbano). Dal 242 a.C. ha giurisdizione anche per le controversie tra romani e stranieri e tra stranieri (pretore peregrino). Emanava gli editti, strumento con cui fissava i termini e i modi del proprio operato giurisdizionale.
  • Pretoriani: soldati addetti alla guardia del corpo dei magistrati e, soprattutto, dell’imperatore.
  • Principato: primo periodo dell’impero romano, che va da Augusto (27 a.C.) a Diocleziano (285 d.C.). È una fase in cui l’antica costituzione romana è ancora attiva ma va via via diminuendo di potere.
  • Processo formulare: antico processo romano, celebrato davanti al pretore, basato sulle formule concesse dai magistrati e svincolato dai vecchi rituali del processo per legis actiones.
  • Processo per legis actiones: antico processo romano, basato su riti prefissati e immodificabili.
  • Procurator: uomini a cui l’imperatore delegava l’amministrazione, specie quella finanziaria. Poteva avere anche ruoli militari o di governo provinciale.
  • Prodigia: fenomeni imprevedibili e contro natura.
  • Quaestor sacri palatii: alto funzionario imperiale con competenze giuridiche.
  • Questura: magistratura minore la cui competenza variò nel tempo.
  • Quinquagintadecisiones: insieme di costituzioni giustinianee, tra la pubblicazione del codice e quella del Digesto, emanate per tentare di mettere ordine nei contrasti giurisprudenziali e mettere ordine negli iura.
  • Repubblica: età che va dalla cacciata di Tarquinio il Superbo (509 a.C.) al principato di Augusto (27 a.C.).
  • Rescripta: risposte imperiali a quesiti posti da privati.
  • Sacrosanctitas: carattere di alcuni magistrati che consisteva nell’inviolabilità della persona. In caso di violazione della sacrosanctitas, il reo poteva essere ucciso impunemente e il suo patrimonio confiscato. Per Sesto Pompeo Festo, nel De Verborum significatu: «Si tratta di leggi con le quali si è stabilito che chiunque agirà contro le loro prescrizioni sarà sacrificato ad uno qualsiasi degli dei con la sua famiglia e il suo patrimonio. Alcuni autori sostengono che sono dette sacre in quanto sono state promulgate sulla montagna sacra.»
  • Senato: antica istituzione romana, assemblea dei senex, cioè gli anziani. Il loro numero variò nel tempo (inizialmente 100). Fu istituito da Romolo. Si riuniva nella Curia, luogo consacrato. Anche il potere senatorio variò nel tempo. Agli inizi era il centro del potere cittadino, via via tale potere scemò. Anche la composizione cambiò con il passare degli anni. Agli inizi vi partecipavano solo i Patres, cioè i Patrizi, i capi delle gens. Poi la platea senatoria si ampliò.
  • Triade capitolina: sono le tre divinità superiori, Giove, Giunone e Minerva.
  • Tribù: Roma, inizialmente, fu divisa in tre tribù (Ramnies, Luceres, Tities), con caratteristiche etniche (latini, etruschi, sabini). Successivamente il numero delle tribù aumentò e la loro caratteristica fu territoriale.
  • Tribunato della plebe: magistratura plebea, eletta dai Concilia Plebis.
  • XII Tavole: nella Roma antica la conoscenza del diritto e la sua interpretazione era in mano di pontefici, che erano tutti di estrazione patrizia. La lunga lotta tra patrizi e plebei coinvolse anche il diritto, da cui i plebei erano praticamente esclusi. Ciò portò all’istituzione di una commissione di decemviri legibus scribundis, che sostituì temporaneamente tutte le altre magistrature cittadine, sia patrizie che plebee. Il suo scopo era di redigere un codice di leggi scritte. Nel 449 a.C. le Leggi delle XII Tavole furono affisse nel foro. Andarono perse con l’incendio gallico ma furono tramandate oralmente. La loro interpretazione e la conoscenza e applicazione del diritto non ivi ricompreso rimase comunque sempre di competenza pontificale, quindi patrizia.