Differenze, esempi e definizioni di “pubblico ufficiale”, “incaricato di pubblico servizio” ed “esercente un servizio di pubblica utilità”

Pubblico ufficiale
Art. 357 C.p.
Incaricato di un pubblico servizio
Art. 358 C.p.
Persone esercenti servizio di pubblica utilità
Art. 359
Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Si ha pubblica funzione (cioè, l’attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell’interesse dalla collettività) quando:
Si partecipa alla formazione o alla manifestazione di volontà della P.A. (poteri deliberativi);
Si possiedono poteri autoritativi (procedere all’arresto, emanare sanzioni, contestare contravvenzioni) o certificativi (es. emanare atti che hanno valore di prova)
Chi presta un pubblico servizio, cioè attività svolta nell’interesse pubblico ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (autoritativi e certificativi) e con esclusione delle mansioni di carattere puramente manuale.Chi esercita professioni forensi o sanitarie o per cui occorre un’abilitazione e a cui il pubblico deve rivolgersi;
Chi non esercita una pubblica funzione, né un pubblico servizio ma un servizio dichiarato di pubblica necessità da un atto della P.A.
Esempio: Forze dell’ordine, Giudici, insegnanti, notai, cancellieri del Tribunale, postini, controllori degli autobus, ispettori SIAE, ecc.Esempio: Guardie giurate, autisti mezzi pubblici, collaboratori scolastici, ecc.Esempio: infermieri, avvocati, farmacisti, ecc.

Sia la pubblica funzione che il pubblico servizio possono essere esercitati sia da pubblici impiegati che da semplici privati (es. notaio, avvocato, ecc.).