| Pubblico ufficiale Art. 357 C.p. | Incaricato di un pubblico servizio Art. 358 C.p. | Persone esercenti servizio di pubblica utilità Art. 359 |
| Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Si ha pubblica funzione (cioè, l’attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell’interesse dalla collettività) quando: Si partecipa alla formazione o alla manifestazione di volontà della P.A. (poteri deliberativi); Si possiedono poteri autoritativi (procedere all’arresto, emanare sanzioni, contestare contravvenzioni) o certificativi (es. emanare atti che hanno valore di prova) | Chi presta un pubblico servizio, cioè attività svolta nell’interesse pubblico ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (autoritativi e certificativi) e con esclusione delle mansioni di carattere puramente manuale. | Chi esercita professioni forensi o sanitarie o per cui occorre un’abilitazione e a cui il pubblico deve rivolgersi; Chi non esercita una pubblica funzione, né un pubblico servizio ma un servizio dichiarato di pubblica necessità da un atto della P.A. |
| Esempio: Forze dell’ordine, Giudici, insegnanti, notai, cancellieri del Tribunale, postini, controllori degli autobus, ispettori SIAE, ecc. | Esempio: Guardie giurate, autisti mezzi pubblici, collaboratori scolastici, ecc. | Esempio: infermieri, avvocati, farmacisti, ecc. |
Sia la pubblica funzione che il pubblico servizio possono essere esercitati sia da pubblici impiegati che da semplici privati (es. notaio, avvocato, ecc.).

