La legittima difesa

Art. 52 Codice penale

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità:
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Nel nostro ordinamento vige il divieto generale di autotutela privata. Nel caso della legittima difesa, però, il soggetto coinvolto non viene punito per un comportamento che, in linea generale e teorica, configurerebbe un reato.

Affinché sussista la legittima difesa occorrono i seguenti presupposti:

  1. Costrizione: il soggetto compie un atto contrario all’ordinamento giuridico perché non ha alternative nel difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta;
  2. Il diritto difeso: l’azione difensiva deve avere ad oggetto un diritto proprio o altrui, patrimoniale o non patrimoniale;
  3. L’offesa ingiusta: tale offesa consiste in un comportamento contrario all’ordinamento giuridico che non deve essere causato dalla vittima;
  4. Pericolo attuale: il pericolo di un’offesa ingiusta deve essere concreto, imminente e persistente, non sussistendo, quindi, quando tale offesa sia già cessata;
  5. Proporzionalità della difesa: la difesa è legittima solo se proporzionata all’offesa, tenuto conto dei mezzi utilizzati, l’inevitabilità della reazione, le caratteristiche dell’azione, la consistenza del diritto difeso.

Nel caso in cui l’offesa ingiusta avvenga in abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o in un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, si ha legittima difesa quando viene usata un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità o beni propri o altrui. In quest’ultimo caso, però, occorre che l’aggressore non desista (non sussistendo, invece, legittima difesa nel caso in cui fugga). Oltre a questa “presunzione di proporzionalità”, abbiamo anche quella della fattispecie in cui vi sia intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o coercizione fisica.