- Soggetti di diritto nascita: la capacità giuridica spettava ai soggetti di diritto, cioè a coloro che, cumulativamente e contemporaneamente:
- Nascevano vivi. La nascita era riconosciuta nel distacco del feto dalla madre ma il nascituro veniva comunque considerato una portio mulieris (parte della madre);
- Nascevano perfetti. I deformi venivano soppressi. Era punito il procurato aborto;
- Avevano lo status libertatis, cioè nascevano da genitori liberi;
- Avevano lo status civitatis, cioè nascevano da cittadini romani (i cittadini erano coloro che nascevano a Roma e facevano parte delle tribù romane);
- Avevano lo status familiae sui iuris, cioè non erano sottomessi all’altrui potestas (quindi i pater familias ma non i suoi familiari sottoposti).
Il padre denunciava la nascita mediante:
- Professiones: per i figli legittimi;
- Testationes: per i figli illegittimi.
La capacità giuridica poteva essere limitata o persa nei casi di:
- Svolgimento di mestieri infamanti;
- Esclusione dall’esercito per ignominia;
- Essere reo di delitto;
- Non aver osservato il Tempus Iugendi (cioè il periodo di 300 giorni prima di contrarre nuovo matrimonio e non aver dubbi sulla paternità del figlio).
- Manumissio: la manomissione è il procedimento con cui il proprietario (dominus) libera lo schiavo dalla schiavitù e gli consente di acquisire lo status libertatis. Si hanno 3 tipi di manomissione:
- Manumissio censu: tipo di manomissione con cui il padrone, in sede di censimento quinquennale, dichiarava l’affrancamento e la relativa iscrizione dello schiavo nelle liste del censo.
- Manumissio testamenti: l’affrancamento dello schiavo avveniva per via testamentaria. Tale manomissione poteva essere di due tipi:
- Manumissio testamento directis verbis: l’affrancamento avveniva direttamente appena l’erede accettava l’eredità;
- Manumissio testamento per fidecommissum: il testatore imponeva all’erede di liberare lo schiavo.
- Manumissio vindicta: l’affrancamento avveniva seguendo un rituale, quasi un finto processo, davanti ad un magistrato, di solito un pretore, che conferiva allo schiavo l’addictio libertatis, cioè l’aggiudicazione di libertà.
- Patronato: è il rapporto che intercorreva tra il pater gentis o il pater familias e i suoi clienti o liberti. Tale rapporto si trasmetteva agli eredi agnati del patrono. Tale rapporto comporta obblighi di gratitudine nei confronti del patrono (servizi e doni). Il liberto prende il nome di famiglia del patrono e il suo prenome, mentre conserva come cognomen il suo nome da schiavo.
- Liberto: è lo schiavo che veniva liberato dal proprio padrone, con il quale manteneva un rapporto di patronato, cioè di protezione. Il liberto non poteva accedere a determinate cariche pubbliche e la portata del loro voto veniva limitata.
- Elementi essenziali di un negozio giuridico:
- L’oggetto del negozio doveva esistere realmente;
- Il negozio giuridico doveva essere lecito, consentito dall’ordinamento;
- Chi stipulava un negozio giuridico doveva essere legittimato a farlo;
- I negozi giuridici poteva produrre effetti reali o obbligatori.
- Cautio damni infecti: era la garanzia che il proprietario di un immobile o edificio pericolante prestava, davanti ad un Pretore, nei confronti del vicino. Consisteva nella promessa che se si fosse realizzato il danno lo avrebbe risarcito. Se il proprietario del fondo si rifiutava di dare garanzia, il pretore metteva il vicino nel possesso dell’immobile o dell’edificio (missio in possessionem), insieme al proprietario. Se il rifiuto si protraeva dopo un anno, il possesso diveniva esclusivo e sottoponibile a usucapione.
- Cautio Muciana: forma di garanzia introdotta dal giureconsulto Quinto Mucio Scevola. In caso di legato sottoposto a formula risolutiva, il beneficiario del legato doveva prestare garanzia nei confronti degli altri eventuali beneficiari del legato, beneficiari se la condizione risolutiva si avverasse.
- Errore:errore è un discostamento tra la volontà e la sua manifestazione, dovuto per l’ignoranza o falsa conoscenza di una circostanza. L’errore è un vizio della volontà, insieme al dolo e alla violenza. Il negozio viziato da errore era considerato inutile, secondo il brocardo “erràntis nulla volùntas est” (chi erra non ha alcuna volontà). L’errore, per essere rilevante, doveva essere:
- Essenziale: senza l’errore il negozio non sarebbe stato concluso;
- Riconoscibile: quando è rilevabile dalla controparte;
- Scusabile: quando è rilevabile usando la normale diligenza. È inescusabile l’errore di diritto, cioè l’errore sulle norme giuridiche.
L’errore poteva essere:
- Error in persona:errore sull’identità di una persona e rilevava solo per quei negozi giuridici per la cui conclusione era essenziale l’identità della persona;
- Error in negotio: errore in cui si incorreva quando si voleva stipulare un negozio ma se ne sottoscriveva un altro.
- Error in substantia: errore sulla sostanza della cosa oggetto del negozio (es. bronzo invece di rame);
- Error in qualitate: errore su una qualità della cosa oggetto del negozio.
- Error in corpore: errore sull’identità fisica della cosa, cioè si ritiene che il negozio abbia ad oggetto una cosa invece di un’altra;
- Dolo: il dolus malus era un vizio della volontà che consisteva nel raggiro o artifizio senza il quale la controparte non avrebbe stipulato il negozio giuridico lesivo dei propri interessi. Il dolul malus comportava la:
- Nullità del negozio, se il dolo fosse tale che il contraente non avrebbe altrimenti concluso il contratto;
- Concessione di un indennizzo o un adeguamento della prestazione, se il dolo fosse tale che il contraente lo avrebbe concluso ma a condizioni diverse.
Nessuna conseguenza giuridica aveva il dolus bonus, che consisteva nella semplice abilità nel trattare gli affari.
- Res: la cosa era qualsiasi bene oggetto di diritto e suscettibile di soddisfare un bisogno umano. Avevamo diversi tipi di res:
- Res corporales: cose che si possono toccare;
- Res incorporales:cose che non si possono toccare, creazione dell’intelletto umano;
- Res in patrimonium: cose che potevano essere oggetto di proprietà privata e relativi atti di disposizione;
- Res extra patrimonium: cose che non potevano essere oggetto di proprietà privata.
- Res sacrae: cose atte al culto (templi e arredi sacri). Una cosa diveniva sacra tramite consecràtio o dedicàtio mentre perdeva la sacralità mediante profanàtio;
- Res sanctae: cose che non erano destinate al culto ma che erano poste sotto la protezione di una divinità;
- Res religiosae: cose destinate al culto dei defunti
- Res consumabili
- Res inconsumabili;
- Res mancipi: cose strettamente necessarie ai fabbisogni familiari ed erano:
- fondi stabiliti sul suolo italico;
- servitù prediali rustiche;
- schiavi;
- animali da tiro e da soma.
Le res mancipi si trasferivano con la mancipàtioo con la in iùre cèssio.
- Res nec mancipi: tutte le altre cose e si trasferivano con la semplice traditio.
- Res semplici;
- Res composte;
- Res mobili;
- Res immobili;
- Res divisibili;
- Res indivisibili;
- Res fruttiferi;
- Res infruttiferi;
- Res fungibili: sono sostituibili;
- Res infungibili: non sono sostituibili;
- Res privatae: cose che non erano suscettibili di proprietà privata, ciascun membro della collettività poteva usufruirne (es. spiagge);
- Res Pubblicae: cose appartenenti al popolo, o acquisite da privati o come bottino di guerra. Tali beni (fiumi, porti, strade, ecc.) erano sottratte al ius civile e disciplinate da atti normativi di natura pubblicistica.
- Res Humani iuris: cose non destinate al soddisfacimento del culto;
- Res divini iuris: cose destinate a esigenze religiose;
- Res derelictae: erano le cose abbandonate da vecchi proprietari privati. Si poteva acquistare la proprietà di tali beni con l’occupatio (nel caso di res nec mancipi) o con l’usucapio (nel caso di res mancipi).
- Superficie: diritto di costruire sul fondo di proprietà altrui, mantenendo la proprietà della costruzione, dietro pagamento di una somma. Tale istituto originariamente era sconosciuto al ius civile perché vigeva la regola dell’inseparabilità tra suolo e superficie. Poi le esigenze economiche, sociali e commerciali portarono i magistrati a concedere tali diritti.
- Quasi usufrutto: diritto di usufrutto su una cosa consumabile altrui. In questo caso il quasi usufruttuario diventava proprietario della cosa ma al termine del godimento doveva restituire una cosa della stessa specie o un equivalente in denaro.
- Servitù prediali: diritto di godimento consistente in un peso gravante su un fondo a beneficio di un altro fondo. Avevamo due tipi di servitù prediali:
- Servitutes praediorum rusticorum: servitù dei fondi rustici e collegati all’attività agricola;
- Servitutes praediorum urbanorum: servitù su fondi urbani.
- Pignus conventum (ipoteca): il debitore poteva mettere a garanzia del proprio debito una cosa senza trasferirne il possesso ma con la facoltà del creditore di impadronirsene se l’obbligazione non venisse adempiuta.
- Pignus datum: a garanzia del debito il debitore consegnava al creditore il possesso di una cosa.
- Usufrutto: diritto di usare un bene e di goderne dei frutti. L’usufrutto poteva estinguersi per vari motivi:
- Morte dell’usufruttuario;
- Capitis deminutio dell’usufruttuario;
- Consolidatio, cioè l’usufruttuario e il proprietario divenivano la stessa persona;
- Remissio, cioè rinuncia all’usufrutto;
- Non usus, cioè l’usufruttuario non esercita il diritto per due anni (nel caso di fondi) o per un anno (nel caso di cose mobili).
- Mutatio rei, cioè cambiamento o distruzione della cosa oggetto di usufrutto.
- Habitatio: diritto che attribuiva la facoltà di abitare una casa altrui.
- Possessio: situazione in cui un soggetto aveva la disponibilità materiale della cosa e la volontà di tenere la cosa con sé come se fosse propria. Affinché ci fosse il possesso occorreva il:
- Corpus: cioè la materiale disponibilità della cosa, l’elemento oggettivo;
- Animus possidendi: cioè tenere la cosa con sé come se fosse propria, l’elemento soggettivo.
- Legis actio sacramenti: antica procedura processuale in cui una parte (detta Actor, cioè chi avviava l’azione) affermava la spettanza di una cosa (legis actio sacramenti in rem) o l’esistenza di un credito (legis actio sacramenti in personam) e la controparte (detta Reus, cioè convenuto, chiamato in giudizio) taceva o negava esplicitamente. A questo punto si provocava il Sacramentum che, in origine, aveva implicazioni religiose ma poi comportava il pagamento di una somma da parte del soccombente per aver giurato il falso. Per Gaio, nelle sue Istituzioni: “La legis actio sacramento era generale. Infatti, per tutte le controversie per le quali non era previsto si potesse lege agere diversamente, si agiva sacramento. E allo stesso tempo era rischiosa: infatti, colui che era sconfitto era tenuto a pagare a titolo di pena la summa sacramenti”. Sempre per Gaio, nel caso di Legis actio sacramento in rem, se la cosa poteva essere portata in giudizio: “Se si agiva in rem, la vindicatio di cose mobili e trasportabili, che potevano essere portate in giudizio, veniva fatta in iure in questo modo: colui che effettuava la vindicatio, teneva la festuca (una bacchetta); quindi afferrava l’oggetto, come ad esempio uno schiavo, e così diceva: “Io affermo secondo il diritto dei Quiriti che questo schiavo è mio. Così come ho detto, ecco contro te ho imposto la vindicta”. Il suo avversario diceva e faceva le medesime cose. Non appena i due avevano fatto la vindicatio il pretore diceva: “Lasciate entrambi l’oggetto”. E i due lasciavano l’oggetto. Colui che aveva rivendicato per primo chiedeva all’altro: “Chiedo, che tu mi dica in base a quale causa tu hai rivendicato”; quello rispondeva: “Ho attuato il diritto imponendo la vindicta”. Quindi colui che aveva vindicato per primo diceva: “giacché tu hai fatto la vindicatio senza averne il diritto, ti sfido al sacramentum per 500 assi. L’avversario pronunciava simili parole: “E io a te”. Se il valore della lite era inferiore a mille assi, ovviamente nominavano un sacramentum di 50 assi”. Se la cosa non poteva essere portata in giudizio invece: “Se la cosa era tale che non poteva essere portata o condotta in giudizio senza difficoltà, come una colonna o una nave o un gregge di animali, da tale cosa veniva prelevata una qualche parte, che veniva portata in ius: quindi la vindicatio si faceva su quella parte, quasi come (se si facesse) su tutta la cosa presente. E così del gregge, o veniva condotta in giudizio una sola pecora o capra, o perfino ne veniva preso un pelo e veniva portato in giudizio: dalla nave o dalla colonna, poi, veniva scheggiata una qualche parte. Analogamente, se la controversia aveva ad oggetto un fondo, o un edificio, o un’eredità, ne veniva prelevata e portata in giudizio una qualche parte, e su quella parte, così come se su tutta la cosa presente, si faceva la vindicatio: ad esempio dal fondo si prelevava una zolla, dall’edificio una tegola, e se la controversia aveva come oggetto un’eredità allo stesso modo se ne prelevava una qualche parte”. Il rituale veniva svolto nella fase in iure. In quella successiva, cioè nella fase apud iudicem, le parti nominavano un giudice terzo imparziale che, in base alle prove e alle testimonianze fornite, decideva definitivamente sul merito della causa.
- Restitutio in integrum: era uno strumento discrezionale in mano al magistrato con cui eliminava gli effetti giuridici dannosi, derivanti da una rigida e iniqua applicazione dei principi di diritto, reintegrando lo stato di diritto precedente.
- Novatio: strumento giuridico con cui le parti, di comune accordo e attraverso una stipulatio novatoria, sostituivano la vecchia obbligazione con una nuova. L’obbligazione vecchia si estingueva, quella nuova si costituiva.
- Obligatio: vincolo giuridico che lega un debitore (Obligatus) a un creditore (Creditor) per il quale deve compiere una determinata prestazione. Inizialmente, se il debitore non adempiva, era asservito al creditore tramite la manus inièctio, quindi il vincolo diventava di natura personale.
- Locatio conductio: era un contratto consensuale con cui il locatore si obbligava a mettere a disposizione del conduttore una cosa. Il conduttore aveva l’obbligo di restituire la cosa dopo averne goduto o averla lavorata o trasformata. Tutto dietro pagamento di un prezzo. La differenza con la compravendita era la temporaneità della locatio conductio.
- Emptio venditio: la compravendita era un contratto consensuale ed obbligatorio. Il Venditor si obbligava a trasmettere all’Emptor il possesso di una cosa (res) dietro pagamento di una somma di danaro (pretium) e garantendone il pacifico godimento.
- Traditio: trasferimento del possesso con la consegna materiale del bene
- In iure cessio: strumento processuale tramite cui si acquistava la proprietà a titolo derivativo.

