| AUMENTI DI PENA NELLA LEGISLAZIONE A TUTELA DEGLI ANIMALI LEGGE 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 01.07.2025) “Riforma Brambilla” | ||
| Condotta punita | Vecchio regime sanzionatorio | Nuovo regime sanzionatorio |
| Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544 quater c.p.) | Reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da “3.000 a 15.000 euro” | Reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da “15.000 a 30.000 euro” |
| Divieto di combattimento tra animali (Art. 544 quinquies c.p.) | Reclusione “da uno a tre anni” e la multa da 50.000 a 160.000 euro | Reclusione “da due a quattro anni” e la multa da 50.000 a 160.000 euro |
| Uccisione di animali (Art. 544 bis c.p.) | Reclusione “da quattro mesi a due anni” | Reclusione “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è “della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”. |
| Maltrattamento di animali (Art. 544 ter c.p.) | Reclusione “da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” | Reclusione “da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro” |
| Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.) | Reclusione “fino a un anno o con la multa fino ad euro 309” | Reclusione “da uno a quattro anni” |
| Abbandono di animali (Art. 727 c.p.) | Arresto fino ad un anno o “con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro” | Arresto fino ad un anno o con “l’ammenda da 5.000 a euro 10.000”. |
| Traffico illecito di animali da compagnia (Art. 4 L. 201/2010) | Reclusione “da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000” | Reclusione “da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000” |
| Introduzione illecita di animali da compagnia (Art. 5 L. 201/2010) | Sanzione amministrativa: “da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto” se privi di sistemi per l’identificazione individuale;“da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto”, se in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto, se gli animali in questione hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria | Sanzione amministrativa: “da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto” se privi di sistemi per l’identificazione individuale;“da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto”, se in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto”, se gli animali in questione hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.) | Arresto “da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro” | Arresto “da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro” |
| Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.) | Arresto “fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro” | Arresto “da tre mesi a due anni e con l’ammenda non inferiore a 6.000 euro” |

