La legge “Brambilla” sulla protezione degli animali

LEGGE 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 01.07.2025)

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.

  1. Innanzitutto, viene cambiato il nome della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del Codice Penale, passando da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” a “Dei delitti contro gli animali”. In tal modo non viene più tutelato il sentimento dell’uomo nei confronti dell’animale, ma gli animali diventano essere senzienti titolari di diritti. Si passa, quindi, da una tutela indiretta o di riflesso a una tutela diretta.
  2. Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544 quater c.p.): vengono innalzate le pene per chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena viene, infatti, innalzata dalla reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da “3.000 a 15.000 euro” alla reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da “15.000 a 30.000 euro”;
  3. Divieto di combattimento tra animali (Art. 544 quinquies c.p.): vengono innalzate le pene per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Si passa, infatti, dalla pena della reclusione “da uno a tre anni” e la multa da 50.000 a 160.000 euro alla pena della reclusione “da due a quattro anni” e la multa da 50.000 a 160.000 euro. Inoltre, viene punito anche “chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni” non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica;
  4. Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali (Art. 544 septies c.p.): le pene per i reati di “Uccisione di animali”, di “Maltrattamento di animali”, di “Spettacoli o manifestazioni vietati”, di “Combattimenti tra animali” e di “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” sono aumentate se:
    1. I fatti sono commessi alla presenza di minori;
    1. Se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
    1. se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
  5. Uccisione di animali (Art. 544 bis c.p.): vengono aumentate le pene previste, passando dalla pena della “reclusione da quattro mesi a due anni” alla pena della reclusione “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. Inoltre, se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è “della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”.
  6. Maltrattamento di animali (Art. 544 ter c.p.): le pene vengono aumentate, passando dalla “reclusione da tre a diciotto mesi” alla “reclusione da sei mesi a due anni” e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre, vi è l’aumento della pena sia per chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (primo comma), sia per chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, se da tali condotte derivi la morte dell’animale.
  7. Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.): tale articolo viene riscritto. La fattispecie passa da “chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri” a “chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”. La pena, inoltre, passa dalla “reclusione fino a un anno o con la multa fino ad euro 309” alla “reclusione da uno a quattro anni”. Il reato diventa perseguibile d’ufficio.
  8. Abbandono di animali (Art. 727 c.p.): la pena viene aumentata, passando dall’arresto fino ad un anno o “con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro” all’arresto fino ad un anno o con “l’ammenda da 5.000 a euro 10.000”.
  9. Affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca (art. 260 bis c.p.p.): nei procedimenti ad oggetto l’uccisione di animali, il maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, il combattimento tra animali o il traffico illecito di animali da compagnia, consumati o tentati, l’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell’associazione o ente individuato con decreto del Ministero della Salute (art. 19 quater, disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale), con decreto motivato, affidare agli stessi, in via definitiva, a tali associazioni o a loro sub affidatari, previo versamento, da parte dell’associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato.
  10. Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento (Art. 544 sexies c.p.): nei procedimenti ad oggetto l’uccisione di animali, il maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, il combattimento tra animali o il traffico illecito di animali da compagnia, consumati o tentati, all’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.
  11. Traffico illecito di animali da compagnia (Art. 4 L. 201/2010): le pene vengono aumentate, passando dalla “reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000” alla “con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000”.
  12. Introduzione illecita di animali da compagnia (Art. 5 L. 201/2010): le pene vengono aumentate per chi introduce illecitamente animali da compagnia nel territorio nazionale, privi di sistemi per l’identificazione individuale, passando dal pagamento di una sanzione amministrativa “da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto” alla pena della sanzione amministrativa “da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto”. Nei casi di introduzione illecita di animali da compagnia nel territorio nazionale, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, le pene passano “da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto” alla pena “da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto”. Se gli animali in questione hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie, le pene vengono aumentate, passando dalla sanzione amministrativa del pagamento di somma “da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto” al pagamento della somma “da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto”.
  13. Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena: viene introdotto il divieto, per il proprietario o il detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. La violazione di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
  14. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.): le pene vengono aumentate, passando dall’arresto “da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro” all’arresto “da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro”.
  15. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.): le pene vengono aumentate, passando dall’arresto “fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro” alla pena dell’arresto “da tre mesi a due anni e con l’ammenda non inferiore a 6.000 euro”.