(Art. 21 septies L. 241/1990)
L’atto amministrativo è nullo in caso di:
- Mancanza degli elementi essenziali (contenuto, oggetto, forma e autorità emanante): si configura la nullità di un atto amministrativo nel caso di mancanza del destinatario o di forma essenziale, di violenza fisica, di impossibilità/illiceità/indeterminatezza dell’oggetto, ecc.
- Difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta): un organo emana un atto di competenza di altro potere dello Stato (straripamento di potere) o di un organo di altro settore amministrativo (difetto di attribuzione).
- Violazione o elusione del giudicato: si ha quando la P.A. emani un atto in contrasto con una sentenza che ponga vincoli e non lasci margine discrezionali.
- Altre cause di nullità previste dalla legge: casi in cui la legge qualifica come nullo un atto amministrativo.

