D.P.R. 115/2002
Chi promuove un’azione giudiziaria ha l’onere di anticipare le spese. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (art. 8). Nel processo penale l’unico titolare dell’azione penale è lo Stato a cui spetta, quindi, con diritto di rivalsa, di anticipare le spese, ad eccezione delle spese:
- relative agli atti chiesti dalle parti private;
- per la pubblicazione di sentenze (devono essere anticipate dall’imputato);
- per la pubblicazione della sentenza relativa alla condanna per le sanzioni amministrative dipendenti dal reato.
Se la parte è ammessa al gratuito patrocinio l’erario:
- anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata;
- prenota a debito le spese, cioè quelle voci di spesa per cui non vi è un materiale esborso di denaro ma che vengono annotati in un apposito registro in vista di un eventuale successivo recupero (es. tasse, tributi, imposte, ecc.).
Le spese si dividono in ripetibili e non ripetibili.
Le spese ripetibili sono quelle sostenute e anticipate dallo Stato. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali, le quali verranno recuperate nei confronti del condannato. Le spese ripetibili vanno annotate in appositi registri e sul foglio notizie.
Le spese ripetibili sono (art. 5):
- le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- le spese e le indennità per i testimoni;
- gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato, ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati per gli atti fondamentali;
- le indennità di custodia;
- le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- le spese straordinarie;
- le spese di mantenimento dei detenuti.
Le spese non ripetibili riguardano il funzionamento dell’ufficio e sono (art. 5):
- le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione;
- le spese per le rogatorie dall’estero e per le estradizioni da e per l’estero;
- le spese per gli interpreti e i traduttori nominati per gli atti fondamentali.

