Il pagamento delle spese processuali penali

D.P.R. 115/2002

Chi promuove un’azione giudiziaria ha l’onere di anticipare le spese. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (art. 8). Nel processo penale l’unico titolare dell’azione penale è lo Stato a cui spetta, quindi, con diritto di rivalsa, di anticipare le spese, ad eccezione delle spese:

  • relative agli atti chiesti dalle parti private;
  • per la pubblicazione di sentenze (devono essere anticipate dall’imputato);
  • per la pubblicazione della sentenza relativa alla condanna per le sanzioni amministrative dipendenti dal reato.

Se la parte è ammessa al gratuito patrocinio l’erario:

  • anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata;
  • prenota a debito le spese, cioè quelle voci di spesa per cui non vi è un materiale esborso di denaro ma che vengono annotati in un apposito registro in vista di un eventuale successivo recupero (es. tasse, tributi, imposte, ecc.).

Le spese si dividono in ripetibili e non ripetibili.

Le spese ripetibili sono quelle sostenute e anticipate dallo Stato. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali, le quali verranno recuperate nei confronti del condannato. Le spese ripetibili vanno annotate in appositi registri e sul foglio notizie.

Le spese ripetibili sono (art. 5):

  • le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
  • le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
  • le spese e le indennità per i testimoni;
  • gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato, ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati per gli atti fondamentali;
  • le indennità di custodia;
  • le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
  • le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
  • le spese straordinarie;
  • le spese di mantenimento dei detenuti.

Le spese non ripetibili riguardano il funzionamento dell’ufficio e sono (art. 5):

  • le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
  • le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione;
  • le spese per le rogatorie dall’estero e per le estradizioni da e per l’estero;
  • le spese per gli interpreti e i traduttori nominati per gli atti fondamentali.