È possibile disperdere le ceneri di un defunto? 

Per l’art. 411 del Codice Penale, chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. Non costituisce reato, però, la dispersione delle ceneri di cadavere, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00. 

Ricapitolando, è possibile la dispersione delle ceneri di defunto (LEGGE 30 marzo 2001, n. 130): 

  • Se vi è l’espressa volontà del defunto: testamentaria davanti a un notaio oppure iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale, è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all’ufficiale dello stato civile o con dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge). 
  • Se vi è l’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l’autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero; 
  • È consentita solo in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private (in quest’ultimo caso deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro). La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati. Quella in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. 
  • Viene eseguita, nella pratica, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell’associazione che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune