La giurisdizione consiste nel potere dello Stato di applicare le norme giuridiche, decidendo vicende processuali, applicando il diritto sostanziale attraverso il diritto processuale. La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalla legge.
La giurisdizione può essere:
- Ordinaria: è quella penale e civile;
- Speciale: è quella amministrativa (Tribunale Amministrativo Regione e Consiglio di Stato), contabile (Corte dei Conti), militare, tributaria (Corte di giustizia tributaria)
A ogni Giudice dello stesso ordine giurisdizionale spetta una quota di giurisdizione. Tale quota è detta competenza e serve ad individuare il Giudice chiamato ad esercitare la giurisdizione nel caso concreto.
La competenza può essere per materia, territorio e connessione (per i Giudici penali) o per materia, per valore e per territorio (per il Giudici civili).

