Il capotreno, l’autista e il controllore degli autobus, nell’esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale. Egli può:
- Controllare il possesso del biglietto e, in sua mancanza, comminare una sanzione amministrativa;
- Chiedere le generalità del passeggero e, se questo non adempie, può invitarlo a scendere e aspettare le forze dell’ordine che procederanno alla sua identificazione.
Il controllore NON può:
- pretendere l’esibizione dei documenti personali ai passeggeri;
- impedire ad un passeggero di scendere dall’autobus, anche se sprovvisto di biglietto, pena la commissione del reato di cui all’art. 610 Codice Penale (“Violenza privata”);
- costringere un passeggero a scendere dall’autobus.
Il passeggero, se:
- rifiuta di dare le proprie generalità commette il reato di cui all’art. 651 Codice Penale (“Rifiuto d’indicazioni sulla propria generalità”);
- fornisce false generalità commette il reato di cui all’art. 495 Codice Penale (“Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”);
- rifiuta di seguire il controllore fuori dall’autobus per l’identificazione commette il reato di cui all’art. 340 Codice Penale (“Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”);
- offende il capotreno, autista o controllore commette il reato di cui all’art. 341 bis Codice Penale (“Oltraggio a pubblico ufficiale”);
- si oppone con violenza o minaccia al capotreno, autista o controllore commette il reato di cui all’art. 337 Codice Penale (“Resistenza a pubblico ufficiale”);
- costringe, con violenza, il capotreno, autista o controllore a commettere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, commette il reato di cui all’art. 336 Codice Penale (“Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”)

