L’udienza predibattimentale

Art. 554 bis, 554 ter, 554 quater, 554 quinquies

È stata prevista dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre n. 150 del 2022). Consiste in un’udienza filtro, in cui il Giudice valuta la fondatezza dell’accusa nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio (contravvenzioni o delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla già menzionata pena detentiva e nei casi specifici del secondo comma). Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato. Il Giudice:

  • procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e alla dichiarazione di assenza dell’imputato, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità;
  • decide immediatamente sulle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti e associazioni, il contenuto del fascicolo del dibattimento, la riunione o la separazione dei giudizi (questioni preliminari);
  • verifica, se il reato è perseguibile a querela, se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione;
  • in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 552, comma 1, lettera c) (il decreto di citazione a giudizio deve contenere l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge), il Giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al P.M.;
  • al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il Giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il P.M. ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il P.M. modifica l’imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quanto l’imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il Giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza;
  • se, a seguito della modifica dell’imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione;
  • se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se risulta il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa o quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
  • possono essere proposte istanze di giudizio abbreviato, di applicazione della pena su accordo tra le parti, sospensione del processo con messa alla prova e domanda di oblazione;
  • in assenza di istanze di riti alternativi o delle condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere, il Giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del P.M. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 gg.

Il verbale dell’udienza predibattimentali è redatto in forma riassuntiva. La sentenza di non luogo a procedere è impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello, che decide in camera di consiglio.

Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio, il Giudice, su richiesta del P.M., dispone la revoca della sentenza. Con la richiesta di revoca il P.M. trasmette alla cancelleria del Giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova. Il Giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al P.M., all’imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Sulla richiesta il Giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.