Art. 431 – 432 c.p.p.
Il fascicolo per il dibattimento è separato da quello del Pubblico Ministero perché il Giudice non deve essere influenzato dagli atti di indagine che non hanno valore di prova e utilizzabili solo ai fini del rinvio a giudizio.
Il fascicolo per il dibattimento deve contenere:
- gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale (querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, verbali di querele e istanze di procedimento presentate oralmente) e all’esercizio dell’azione civile (dichiarazione di costituzione di parte civile, richiesta di citazione del responsabile civile e il relativo decreto, la dichiarazione di costituzione del responsabile civile, la dichiarazione di intervento volontario del responsabile civile);
- i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia Giudiziaria (es. verbali di rilievi fotografici, dattiloscopici, verbali di perquisizioni personali o reali, verbali delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, verbali degli atti di ispezione, documentazione descrittiva o riproduttiva dello stato di luoghi o di cose, verbali di arresti in flagranza e dei fermi di indiziati di delitto, verbali di sequestro del corpo del reato, verbale di sequestro preventivo, ecc.) e dal P.M. (es. autopsia);
- i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove;
- documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza e sentenze irrevocabili ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa, ovvero, al fin e di valutare la credibilità di un testimone.
Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti del fascicolo del P.M., nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo per il dibattimento e con l’eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

