La prescrizione penale

Articolo 157 e ss. Codice Penale

Articolo 157 Codice Penale: “Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere”

“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti”

La prescrizione, in ambito penale, è una causa di estinzione del reato che interviene quando, al trascorrere del tempo stabilito dalla legge, non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile. Lo Stato, quindi, rinuncia a far valere la propria pretesa punitiva, in virtù del tempo trascorso dalla commissione del fatto, per salvaguardare la “ragionevole durata dei processi”. I tempi che occorrono affinché maturi la prescrizione sono:

PENADELITTOCONTRAVVENZIONE
Pena detentiva superiore, nel massimo, a 6 ANNI, anche se congiunta o alternativa ad una pena pecuniaria ed anche se derivante dalla contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale.Periodo di tempo equivalente al massimo della pena edittale prevista (anche per l’effetto dell’aggravante ad effetto speciale)Periodo di tempo equivalente al massimo della pena edittale prevista (anche per l’effetto dell’aggravante ad effetto speciale)
Pena detentiva inferiore, nel massimo, a 6 ANNI, anche se congiunta o alternativa ad una pena pecuniaria ed anche se derivante dalla contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale.6 ANNI4 ANNI
Pena pecuniaria6 ANNI4 ANNI
Pene diverse da quelle detentive o pecuniarie3 ANNI
Ergastolo, anche se derivante dalla contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale.IMPRESCRITTIBILITA’ DEL REATO
Termini di prescrizioni raddoppiatiFrode processualeDisastro colposoAlcune ipotesi di omicidio colposoOmicidio stradaleReati di natura associativa e terroristicaDelitti contro l’ambienteDelitto di maltrattamenti contro familiari o conviventiDelitti contro la personalitàDelitti contro la libertà sessuale

Articolo 158 Codice Penale: “Decorrenza del termine della prescrizione”

“Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.

Il momento a partire dal quale si computa la prescrizione è:

TIPOLOGIA DI REATODIES A QUO
Reato consumatoDal giorno della consumazione
Delitto tentatoDal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole diretta in maniera non equivoca a commettere il delitto
Reato permanenteDal giorno in cui è cessata la permanenza
Reato condizionatoDal giorno in cui la condizione obiettiva di punibilità si è verificata
Reato continuatoDalla data di consumazione del più recente dei reati
Reato abitualeDalla data dell’ultima azione penalmente rilevante
Reati procedibili a querela, istanza o richiestaDal giorno in cui è stato commesso il reato
Reati commessi nei confronti dei minoriMomento in cui il minore compie 18 anni

Il termine finale entro cui la prescrizione deve maturare affinché estingua il reato è quello della lettura del dispositivo della sentenza di condanna.

Articolo 159 Codice Penale: “Sospensione del corso della prescrizione”

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all’art. 420 quater del c.p.p.;

3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Quando è pronunciata la sentenza di cui all’art. 420 quater del c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157.

Con la sospensione, il decorso del tempo della prescrizione viene “congelato”, ritornando a decorrere nel momento in cui la causa della sospensione viene meno.  Tali ipotesi sono obbligatorie e tassative.

Articolo 160 Codice Penale: “Interruzione del corso della prescrizione”

“Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui all’art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale.

L’interruzione arresta il corso della prescrizione, il cui decorso temporale ricomincia ex novo. L’elenco è tassativo, non estendibile analogicamente. Altre cause di interruzione della prescrizione sono:

  • Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e il decreto di convocazione delle parti emesso dal Giudice di Pace;
  • Verbale di contestazione e l’atto di accertamento delle violazioni relative ai delitti in materia tributaria.

Articolo 161 Codice Penale: “Effetti della sospensione e della interruzione”

“L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105.

L’interruzione della prescrizione non può mai comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Vi sono delle eccezioni:

  • Per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e in caso di recidiva aggravata, il termine è della metà;
  • In caso di recidiva reiterata, il termine è di 2/3;
  • Se l’imputato viene dichiarato delinquente abituale o professionale, il termine è del doppio.

Articolo 161 bis Codice Penale: “Cessazione del corso della prescrizione”

“Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento”.